Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Se, in caso di contestazione, l’Amministrazione finanziaria non dimostra il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, l’avviso di accertamento è nullo ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 17 marzo 2016, n. 5360, conformemente al prevalente orientamento della giurisprudenza tributaria di legittimità (cfr., ex multis Cass. sentenze nn. 24492/2015, 18758/2014, 17400/2012).

Ciò, in considerazione del fatto che – sostiene la Suprema Corte -, fermi i casi di sostituzione e reggenza di cui al D.P.R 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 comma 1, lett. a) e b), è espressamente richiesta la delega a sottoscrivere e che il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio. I principi richiamati sono due: il principio di leale collaborazione che grava sulle parti processuali (e segnatamente sulla parte pubblica) e il principio della vicinanza della prova, in quanto si discute di circostanze che coinvolgono direttamente l’Amministrazione, che detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente.

Ribadendo quanto recentemente affermato in altre pronunce, i Giudici di Piazza Cavour ricordano come l’avviso di accertamento è nullo ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973 se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.

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