di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12600, depositata ieri 20 aprile, è tornata ad affrontare il tema della prova contraria in caso di accertamento sintetico, con specifico riferimento, però, all’ipotesi in cui questo sia stato emesso prima che l’articolo 38 D.P.R. 600/1973 venisse modificato dal D.L. 78/2010.
Più precisamente, la vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2008, con il quale si contestava un maggior reddito sulla base delle spese sostenute dal contribuente e delle rilevazioni del redditometro.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria, che, in accoglimento del ricorso proposto, procedeva al suo annullamento. Anche la Commissione tributaria regionale della Sicilia, rigettando il gravame avanzato dall’Agenzia delle Entrate, confermava la pronuncia di primo grado. In particolare, i giudici di appello rilevavano che il contribuente avesse fornito la prova contraria richiesta dall’articolo 38 D.P.R. 600/1973, ovvero la disponibilità di risorse costituenti redditi esenti. Questi, inoltre, precisavano che la norma citata non richiedesse la prova che tali risorse fossero state effettivamente destinate al sostenimento delle spese poste a base dell’accertamento sintetico.
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