di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12222, depositata ieri 14 aprile, è tornata a pronunciarsi in tema di regime fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) in caso di rinuncia da parte del socio amministratore.
La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica di un avviso di accertamento relativo ad Irpef, emesso in conseguenza della rinuncia del contribuente (in qualità di amministratore) al trattamento di fine mandato che era stato accantonato in suo favore dal 1998 al 2006 dalla S.r.l. di cui era anche socio.
Tale atto veniva impugnato dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che però rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana, che, in accoglimento del gravame, affermava che: «il nostro ordinamento giuridico ammette ipotesi di fictio che però sono espressamente previste dal legislatore e la capacità contributiva che legittimamente può essere colpita deve essere concreta e non meramente astratta e virtuale».
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