Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale sono disciplinati dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.
In particolare, tali norme prevedono che gli impiegati degli uffici delle imposte e i militari della Guardia di Finanza possano eseguire le seguenti tipologie di accesso:
– accesso presso i locali ove viene esercitata l’attività imprenditoriale/professionale, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del capo dell’ufficio;
– accesso presso i locali ad uso promiscuo (ovvero, i locali utilizzati sia per l’esercizio dell’attività commerciale/professionale sia come abitazione), che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M.;
– accesso presso l’abitazione del contribuente, che è subordinato al rilascio dell’autorizzazione del P.M., la quale, a sua volta, può essere emessa solo in presenza di gravi indizi di evasione.
L’ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta o conservazione non sia obbligatoria, che si trovano nei locali in cui l’accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
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