Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Come fatto presente in un precedente contributo, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale, sono disciplinati, in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.
Sequestro di documenti e di scritture
I verificatori fiscali possono:
- eseguire o fare eseguire copie o estratti di documenti e scritture contabili;
- apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla, insieme con la data ed il bollo d’ufficio;
- adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione e la sottrazione dei libri e dei registri.
In caso di impossibilità di riprodurne o farne constare il contenuto a verbale ovvero in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale, i verificatori possono procedere al sequestro di documenti e scritture contabili.
Il provvedimento di sequestro non è soggetto ad autorizzazione della magistratura, avendo soltanto natura amministrativa, ed è circoscritto alle ipotesi delineate dalla norma, ovvero a documenti e scritture contabili, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica.
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