Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di accise, il furto del prodotto ad opera di terzi e senza coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell’imposta, che resta abbuonata solo nell’ipotesi – la cui prova deve essere fornita dall’obbligato – di dispersione o distruzione del prodotto, atteso che solo in questo caso ne resta impedita l’immissione nel consumo, laddove la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto per effetto dello spossessamento, ma non ne impedisce l’ingresso nel circuito commerciale. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 7 novembre 2017, n. 26419.
Nel caso di specie, una società che svolgeva attività di depositaria autorizzata di alcol, a seguito di diniego alla richiesta di sgravio delle accise dovute sui prodotti di cui aveva subito il furto ad opera di ignoti, riceveva il relativo avviso di pagamento, che veniva tempestivamente impugnato dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale. In accoglimento delle doglianze sollevate dalla società contribuente, i giudici di prime cure, e successivamente anche quelli di appello, annullavano l’atto impugnato.
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