Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di contenzioso tributario, l’annullamento della pretesa impositiva ottenuto dal condebitore opponente esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti processualmente inerti, in quanto tale annullamento colpisce l’unico atto impositivo notificato a tutti i condebitori. È questo il principio statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 9 febbraio 2018, n. 3204.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’attività di controllo avente ad oggetto una compravendita immobiliare, notificava, sia al venditore che all’acquirente, un avviso di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, originato dal riscontro di un’incongruenza fra il valore dell’immobile, cosi come effettivamente accertato, e quello dichiarato nel contratto.
L’acquirente, diversamente dal venditore, intentava ricorso innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rideterminava al ribasso il valore dell’immobile accertato dall’Agenzia delle Entrate. Tale decisione, confermata dalla CTR Lombardia e in mancanza di ricorso per cassazione, acquisiva la forza del giudicato.
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