Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Non sussiste il reato di omesso versamento di ritenute certificate per carenza dell’elemento soggettivo, qualora la condotta omissiva dell’imputato sia dipesa da una crisi di liquidità dell’impresa che lo abbia obbligato, tra pagamento degli stipendi dovuti ai lavoratori dipendenti e versamento delle ritenute fiscali, ad optare per la prima, trovando il diritto al lavoro ed alla conseguente retribuzione fondamento e tutela nella Costituzione. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza 12 febbraio 2018, n. 6737.
La vicenda prende le mosse dalla pronuncia del giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Bergamo, che condannava l’imputato per il reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000 per avere omesso, quale legale rappresentante di una S.p.A., di versare le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti di imposta entro i termini di legge.
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