Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso la sede della parte indicata nell’elezione di domicilio, ma a difensore diverso da quello costituito in giudizio. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 17 gennaio 2018, n. 1047.
Il caso affrontato dai Giudici di piazza Cavour trae origine dalla pronuncia della Corte d’appello di Firenze che dichiarava l’inammissibilità dell’atto di appello dell’Inps perché proposto oltre il termine breve di impugnazione.
Tale statuizione si fondava sulla ritenuta validità della notificazione della sentenza di primo grado all’Inps, effettuata nel luogo indicato nell’elezione di domicilio, e sulla ritenuta irrilevanza dell’indicazione come procuratore, nella relata di notifica, di persona diversa da quella risultante dall’intestazione della sentenza, coincidente con quella costituita in lite spendendo idonea e conforme procura.
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