di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di detrazione per l’abitazione principale, in base all’articolo 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992, il beneficio prescinde dal dato formale della residenza anagrafica e attiene, invece, al dato fattuale dell’effettiva dimora del contribuente, il quale può dimostrare tale circostanza con qualsiasi mezzo all’uopo idoneo, secondo le regole generali, non essendovi limitazioni circa la prova dell’utilizzo del bene, e potendo anche essere utilizzate ricevute di pagamento, assemblee condominiali e fatture relative alle utenze domestiche.
È questo l’interessante principio desumibile dalle argomentazioni espresse dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20686, depositata ieri 20 luglio.
Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad un contribuente di un avviso di accertamento ICI afferente gli anni dal 2007 al 2009. Con tale atto era stata applicata una maggiore imposta per il mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata con riguardo all’immobile di sua proprietà, presso il quale questi dimorava abitualmente, ma in cui non aveva trasferito la residenza anagrafica.
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