di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di agevolazioni “prima casa”, l’acquirente di un nuovo immobile che sia al contempo proprietario di altro immobile, acquistato senza agevolazioni nel medesimo Comune e inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione, ha diritto alle agevolazioni fiscali, poiché la casa di abitazione deve essere intesa quale alloggio concretamente idoneo, sia sotto il profilo materiale che giuridico, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 20981, depositata ieri 22 luglio.
La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un avviso di liquidazione emesso nei confronti di un contribuente, con il quale l’Agenzia delle Entrate revocava l’agevolazione “prima casa” di cui questi aveva fruito per l’acquisto di un immobile, recuperando a tassazione l’IVA dovuta ed irrogando le relative sanzioni. Infatti, da un controllo emergeva che il contribuente vantasse altri diritti reali su immobili ubicati nello stesso Comune.
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