Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Il D.M. 14 settembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze individua le modalità per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante uscita dal territorio doganale UE, delle armi, nonché per disciplinare l’esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia e per finalità commerciali.

Il decreto stabilisce che l’esportazione definitiva delle armi comuni da sparo deve essere effettuata dalle ditte autorizzate ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi o munizioni o anche dalle persone, residenti o domiciliate nello Stato, in occasione del trasferimento della propria residenza o domicilio all’estero.

Quanto all’esportazione definitiva dei materiali commissionati o direttamente acquistati in Italia da cittadini italiani o stranieri residenti all’estero, può essere effettuata anche dal privato cedente che, in tal caso, dovrà richiedere a nome proprio la licenza di Polizia e curare tutte le formalità relative alle operazioni di esportazione.

Dopo la presentazione della licenza di Polizia, la dichiarazione doganale per l’esportazione definitiva o temporanea è così trasmessa telematicamente all’Ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito ovvero dove ha sede il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili o dove sono costituiti reparti distaccati del medesimo Banco, o all’Ufficio doganale di uscita situato nel territorio dello Stato.

Quanto al controllo, l’Autorità deve constatare l’effettiva uscita dei materiali dal territorio doganale dell’Unione europea attraverso la consultazione del sistema informativo nazionale delle dogane AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise), utilizzando il codice MRN comunicato dagli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Se invece si vuole esportare o trasferire in ambito intracomunitario, temporaneamente e al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo per un numero massimo di tre, occorre che vi sia la dichiarazione conforme, rilasciata dalla competente associazione sportiva di tiro riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e comunicata al Ministero dell’interno dal Consiglio nazionale del CONI.

Le nuove disposizioni però non si applicano alle esportazioni dei materiali di armamento, nonché alle armi e ai materiali, quando i medesimi sono destinati a Enti governativi o Forze armate o di Polizia.

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