Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, gli amministratori non hanno diritto al riconoscimento delle attenuanti solo perché l’importo delle “distrazioni” è stato ridotto dalla definizione transattiva di una revocatoria iniziata e conclusa dal curatore. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 29 febbraio 2016, n. 8308.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, hanno affermato che:
– la restituzione del bene distratto a seguito di richiesta del curatore non esclude la sussistenza dell’elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento del suo distacco dal patrimonio del fallito;
– il recupero del bene distratto a seguito di azione revocatoria non spiega alcun rilievo sulla sussistenza dell’elemento materiale del reato di bancarotta, il quale, perfezionatosi al momento del distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore, viene a giuridica esistenza con la dichiarazione di fallimento, mentre il recupero della “res” rappresenta solo un “posterius”, equiparabile alla restituzione della refurtiva dopo la consumazione del furto, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori.
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