Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
Vediamo, in sintesi, quali sono le novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.
Fonti rinnovabili – Attività connesse
Costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano produttive di reddito agrario, tutte le produzioni agro energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.
Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’Ufficio secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.
Infine, si stabilisce che ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, nonché relativi all’apertura della relativa successione sono esenti dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Tali disposizioni si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione.
Dichiarazione precompilata
Vengono rivisti alcuni meccanismi tra cui la trasmissione dei dati sanitari, i limiti ai poteri di controllo, i requisiti dei CAF e gli adempimenti a loro carico. Tra le altre, vanno segnalate le seguenti novità:
– si rende permanente l’obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate;
– si stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a tale termine, nell’ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell’imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all’importo di 4.000 euro;
– si modificano i requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei CAAF;
– si fissa al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell’art. 51, comma 2, e dell’art. 10, comma 1, TUIR, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti; la norma vale a partire dal periodo d’imposta 2015;
– si prevede che i sostituti d’imposta che operano le ritenute sui redditi sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all’anno solare precedente;
– si esonera, in via sperimentale, per l’anno 2016, dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
– a partire dal periodo d’imposta 2015, l’importo detraibile delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone non possa essere superiore a 1.550 euro per ciascuna di esse (è stato eliminato il vincolo di parentela);
– per quanto riguarda l’importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, a partire dal periodo d’imposta 2015, la misura delle spese non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
– non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie, quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26, legge n. 413/1991) e quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998);
– si estendono a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente all’Accordo SEE) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;
– i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applicano con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018;
– si consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa;
– si disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, viene previsto che, in tali ipotesi, il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.
Clausola di salvaguardia voluntary disclosure
Si quantificano in 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga al 30 novembre 2015 dei termini in tema di voluntary disclosure. Si prevede una clausola di salvaguardia attraverso l’aumento delle accise, nell’eventualità che l’importo non venga realizzato integralmente.
Aliquota IVA prestazioni sociosanitarie ed educative
Si prevede una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5% a cui assoggettare le prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all’aliquota del 4%.
Tassa automobilistica
In caso di esportazione del veicolo, l’operazione deve essere documentata attraverso re-immatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione.
Due per mille per associazioni culturali
Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con D.P.C.M.
Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori
Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Le medesime somme sono deducibili dall’IRAP. Le agevolazioni si applicano retroattivamente, ossia dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
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