Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In tema di riscossione, va dichiarata la nullità per difetto di motivazione della cartella di pagamento che faccia rinvio ad un altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, allorché tale atto non sia stato previamente allegato e comunicato al contribuente. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18224 dell’11.07.2018, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di una cartella di pagamento per Irpef emessa sulla base di un controllo formale ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, che veniva annullata dalla Commissione tributaria provinciale adita. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, confermando la pronuncia dei giudici di prime cure, statuiva che la mancata allegazione della comunicazione di irregolarità indicata in cartella, non comunicata previamente al contribuente, inficiava la validità della motivazione della stessa.
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