Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
È ammissibile la domanda di pagamento parziale dei crediti tributari, ivi compresi quelli relativi all’IVA e alle ritenute fiscali, avanzata attraverso una qualsivoglia proposta di concordato preventivo, sempreché un professionista terzo e indipendente attesti che tale proposta è maggiormente satisfattiva per l’Amministrazione finanziaria rispetto all’alternativa fallimentare.
È questo il nuovo orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate con circolare 16/E/2018, nella quale, in adesione alla più recente giurisprudenza comunitaria in tema di falcidia dell’IVA (cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14), ha superato la linea interpretativa prospettata nella circolare AdE 19/E/2015, per poi soffermarsi sulle modifiche introdotte dal nuovo articolo 182-ter L.F., il quale, al comma 1,dispone che con il piano concordatario di cui all’articolo 160 L.F. il debitore può proporre il pagamento parziale dei tributi “esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo”.
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