Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La disciplina antielusiva di cui all’articolo 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 non esaurisce il proprio campo applicativo nella simulazione relativa, nella cui cerchia rientra anche l’interposizione fittizia di persona, dacché lo scopo elusivo può essere perseguito anche mediante operazioni effettive e reali per mezzo di strumenti giuridici che deviano dal loro utilizzo ordinario, al fine di sfuggire all’imposizione fiscale. È questo il principio suffragato nuovamente dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19417 del 20.07.2018.

La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento ex articolo 37 D.P.R. 600/1973, con il quale l’Amministrazione finanziaria riprendeva a tassazione la plusvalenza da cessione di un terreno donato dal contribuente ai propri figli in prossimità della vendita del medesimo.

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