di Angelo Ginex, Avvocato, Ph.D. in Diritto Tributario, TEP e Family Officer, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il fermo amministrativo è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, tramite i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore (o dei coobbligati) iscritto in pubblici registri (es. autoveicoli e motoveicoli), al fine di riscuotere i crediti non pagati che possono riferirsi a tributi o tasse (es. un mancato pagamento Iva, Irpef, Bollo auto, ICI, ecc.), oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Infatti, l’articolo 86, comma 1, D.P.R. 602/1973, prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tuttavia, il comma 2, del citato articolo 86, D.P.R. 602/1973, prevede, a carico del Concessionario, l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva contenente “l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione”.
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