Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Laddove l’oggetto del contratto di compravendita sia un complesso di fabbricati e, perciò, un “terreno già edificato”, tale entità sostanziale non può essere mutata in un terreno suscettibile di potenzialità edificatoria sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera delle parti contraenti.
Pertanto, resta irrilevante l’elemento della successiva demolizione dell’edificio, che è un passaggio futuro e successivo all’atto notarile di trasferimento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 20 aprile 2016, n. 7853, che si inserisce nel soldo già tracciato dalle sentenze nn. 4150 e 15629 del 2014.
Nella pronuncia in commento, dunque, la Suprema Corte ha chiarito che il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione di un fabbricato, ancorché destinato alla successiva demolizione, non può essere riqualificato da parte dell’Amministrazione finanziaria in una vendita di area edificabile.
In definitiva, secondo i Giudici di Piazza Cavour, a nulla rileva la circostanza che il fabbricato insorga su di un terreno che ha una ulteriore potenzialità edificatoria o che, in base ad intenzioni delle parti non oggettivamente riscontrate, lo stesso sia destinato alla demolizione.
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