Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Qualora i documenti contabili non vengano esibiti o trasmessi all’Amministrazione finanziaria che li abbia richiesti, non possono poi essere utilizzati dal contribuente in sede processuale. Ciò vale sia per le imposte dirette, sia per quelle indirette come l’IVA. È questo il principio ribadito, ancora una volta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 9 novembre 2016, n. 22743.
Nel caso di specie, una S.r.l. in fallimento non aveva consegnato la propria documentazione contabile, la quale era stata richiesta dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, salvo poi depositarla in sede processuale affinché fosse presa in considerazione in suo favore.
Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che “i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sulle imposte dirette, dei quali abbia in precedenza rifiutato l’esibizione all’Amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell’Amministrazione resistente”.
Ma non solo. La Suprema Corte ha affermato altresì che ad una simile conclusione si debba pervenire anche in materia di IVA, nonostante manchi una previsione specifica: pertanto, anche in questo caso deve essere preclusa l’utilizzabilità probatoria dei documenti “non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio”.
© Riproduzione riservata