di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il conferimento di un’azienda (o di un suo ramo) in una società costituisce una cessione d’azienda, che comporta per legge, salvo patto contrario, la cessione dei crediti relativi al suo esercizio, compresi i crediti d’imposta vantati dal cedente nei confronti dell’erario; sicché, ai fini dell’efficacia nei confronti di quest’ultimo, non occorre procedere alla notifica ai sensi dell’articolo 69 R.D. 2440/1923, discendendo i relativi effetti dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, secondo quanto disposto in via generale dall’articolo 2559 cod.civ.
È questo l’interessante principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28787 depositata ieri 19 ottobre.
La vicenda in esame trae origine da un controllo automatizzato ex articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 della dichiarazione presentata da Alfa s.r.l., all’esito del quale veniva notificata alla società una cartella di pagamento per carenti versamenti IVA.
La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, che, in accoglimento dello stesso, procedeva all’annullamento dell’atto impugnato. A seguito di appello dell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado, evidenziando l’infondatezza della pretesa fiscale.
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