di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di Iva, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento.
È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 21765, depositata ieri 29 luglio.
In seguito al fallimento di una società in accomandita semplice, una società per azioni acquisiva un credito Iva maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento e richiesto a rimborso per cessazione dell’attività. L’Agenzia delle entrate negava il rimborso facendo leva sulla relazione del curatore, il quale aveva evidenziato operazioni sospette della società qualificate come «vere e proprie truffe», tali da connotare come illegittima l’intera attività sociale. La società per azioni veniva poi incorporata da un istituto di credito.
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