di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di Iva, non sussiste il diritto alla detrazione dell’Iva di rivalsa assolta sull’acconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, che non sia stato seguito dal definitivo per mancato avveramento della condizione sospensiva in esso prevista, laddove se ne accerti la natura simulata sulla base della sussistenza di plurime operazioni sottoposte ad analoga condizione sospensiva, mai verificatasi, nonché dell’elevato e anomalo, in relazione alla prassi corrente, importo versato a titolo di acconto, in relazione al corrispettivo pattuito.
Sono queste le conclusioni rassegnate dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22092, depositata ieri 3 agosto.
La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria contestava l’indebita detrazione dell’Iva di rivalsa assolta sull’acconto relativo ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare per mancato avveramento della condizione sospensiva avente ad oggetto la garanzia del rendimento minimo locativo, in ragione dell’inesistenza di tale operazione.
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