di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali.
La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “impugnazione al buio”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate. In particolare, questi agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione e chiedeva di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque l’intervenuta prescrizione della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i crediti inesigibili, in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente, pur avendo contestato il merito della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito.
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