Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
La lettera di credito o credito documentario è un documento irrevocabile che si sostanzia in un impegno scritto di una banca emittente per ordine di un compratore a favore di un venditore che ne risulterà essere il beneficiario e rappresenta il metodo di pagamento più utilizzato nel commercio internazionale. Il credito può essere “confermato” o “non confermato”. Nel primo caso, la banca dovrà obbligatoriamente onorare il credito senza nessun ricorso, mentre, nel secondo caso, la stessa potrebbe non onorare il credito.
La diffusione dell’utilizzo di questo istituto nel commercio internazionale deriva principalmente dall’impossibilità – vista la lontananza fisica tra le parti – di affrontare i rischi connessi alle attività internazionali, legati sostanzialmente a problemi di credito, solvibilità e stabilità dell’assetto politico ed economico dello stato con il quale si intrattengono affari. I soggetti chiamati in causa con questo strumento di pagamento sono sostanzialmente tre: compratore, venditore ed emittente (banca).
Il pagamento verrà corrisposto da parte della banca solo a seguito della verifica della correttezza di determinati documenti e della loro conformità al testo della lettera di credito che definisce quali documenti dovranno essere presentati e con quali caratteristiche. Imprescindibile è la presenza del documento di trasporto, che attesta l’avvenuta spedizione della merce.
Elementi fondamentali che devono essere contenuti in una lettera di credito sono il nome dell’ordinante, il beneficiario, il luogo di presentazione dei documenti, il termine di scadenza e l’ammontare per il quale il compratore si è impegnato con il venditore.
Se i documenti sono formalmente viziati, la banca non sarà autorizzata a procedere al pagamento e dovrà dare notizia delle anomalie presenti nei documenti al venditore. Se le anomalie risulteranno sanabili, dopo le dovute modifiche, sbloccheranno comunque il pagamento del credito.
E’ importante ricordare che il credito documentario si basa essenzialmente sulla documentazione e sulla correttezza formale dei documenti presentati, pertanto, se i documenti sono conformi a quelle richiesti dal credito, anche se le merci non dovessero corrispondere ai termini contrattuali, la banca onorerà il credito.
Il credito documentario è disciplinato dalle “Norme ed usi uniformi della CCI relativi ai Crediti Documentari”, elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (CCI) a partire dal 1933, una regolamentazione che assicura un trattamento uniforme a livello internazionale e viene periodicamente aggiornata.
Come tutti gli accordi, anche le lettere di credito possono nascondere alcune insidie che hanno diversa natura, sebbene siano riscontrabili maggiormente nella documentazione. Ad esempio, la data di scadenza può essere troppo vicina ed il tempo concesso è insufficiente per produrre tutta la documentazione richiesta oppure si riscontra la presenza di una clausola che non può essere soddisfatta. Pertanto, è fondamentale per l’operatore, al fine di non incorrere in spiacevoli sorprese, verificare che la lettera di credito sia irrevocabile,confermata e a vista, esaminare attentamente il credito e verificare i tempi necessari al rilascio della documentazione.
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