Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’art. 20 D.Lgs. 175/2014 ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’IVA, di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. Con il recente provvedimento direttoriale del 2 dicembre 2016, che sostituisce i provvedimenti del 12 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello DI al fine di eliminare – con una dichiarata finalità antievasione – la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni esercitabili, quella riferita al periodo di validità delle dichiarazioni di intento. Rimangono, pertanto, esercitabili solo due opzioni, entrambe legate alla indicazione di un importo entro il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva.

Per quegli esportatori abituali che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno emesso lettere di intento da inviare ai propri fornitori, al fine di poter ricevere fin da subito fatture senza applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, la trasmissione telematica dei dati in esse contenuti dovranno essere ancora trasmessi con il modello approvato con il provvedimento direttoriale 12 dicembre 2014.

I molti operatori che hanno adempiuto all’obbligo telematico utilizzando correttamente il modello in vigore fino al 28 febbraio 2017 e che in esso hanno esercitato l’opzione riferita all’intervallo temporale (quella soppressa a partire dal prossimo 1° marzo 2017), si sono chiesti se la comunicazione presentata potesse o meno mantenere validità per tutto l’anno 2017 oppure se fosse necessario procedere ad una nuova presentazione secondo le modalità previste dal nuovo provvedimento datato 2 dicembre 2016 entro la data del 1° marzo 2017.

Purtroppo, con un atteggiamento che non depone certo a favore di uno “sbandierato” (ma a questo punto solo apparente) spirito di semplificazione invocato dall’Amministrazione finanziaria, la stessa è intervenuta con la risoluzione n. 120/E/2016 per precisare quanto segue: “nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 ‘operazioni comprese nel periodo da’ (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello”.

Per coloro che, al contrario, già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che prevedono l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna ripresentazione dovrà essere effettuata per l’anno 2017.

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