Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’azione di recupero dei dazi doganali non può essere più avviata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto o, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui il debito doganale è divenuto esigibile. Tale termine non si applica però quando non sia stato possibile determinare l’importo esatto dei dazi a causa di un atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva o perseguibile penalmente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 dicembre 2016, n. 26045.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale – afferma la Suprema Corte – l’azione di recupero si esercita conformemente alle disposizioni vigenti in materia negli Stati membri, laddove, in base alla disciplina nazionale (cfr., art. 84 TULD), qualora il mancato pagamento abbia causa da un reato, il termine inizia a decorrere dalla data in cui il procedimento penale si sia concluso con provvedimento irrevocabile.

A tal fine, secondo i Giudici di Piazza Cavour, è sufficiente che le autorità doganali ravvisino una fattispecie prevista come reato dal diritto penale nazionale e comunichino la relativa notizia entro il termine triennale citato, non essendo necessario che le azioni giudiziarie siano poi effettivamente avviate, rientrando dunque la qualificazione di un atto come “passibile di un’azione giudiziaria repressiva o perseguibile penalmente” nella competenza delle stesse autorità doganali.

Infine, si rileva che l’art. 103 del nuovo Codice doganale dell’Unione stabilisce che quando l’obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era perseguibile penalmente, il termine di tre anni viene esteso da un minimo di cinque ad un massimo di dieci.

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