Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

La presenza di un saldo negativo di cassa, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile legittimante l’esecuzione di un accertamento induttivo del reddito d’impresa, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 28715 del 09.11.2018.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex articoli 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria contestava maggiori ricavi non dichiarati, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.

La società contribuente impugnava, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente annullato.

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