Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

Con il comunicato dell’11 luglio 2016, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che sono disponibili, sul proprio sito, i modelli, elaborati sulla base dei requisiti indicati negli allegati dei Regolamenti UE nn. 2446 e 2447 del 2015, da utilizzare per chiedere all’Autorità doganale l’autorizzazione/decisione al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione e all’esportazione.

Secondo quanto previsto dall’art. 116 del nuovo Codice Doganale dell’Unione europea (CDU), in vigore dal 1° maggio 2016, il rimborso o lo sgravio sono ammessi qualora sussista uno dei seguenti motivi:
– il dazio è stato applicato in eccesso;
– vi è stato un errore da parte delle autorità competenti (posto che l’errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore e quest’ultimo abbia agito in buona fede);
– dalle circostanze del caso risulta chiaramente che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subìto il pregiudizio della riscossione dell’importo del dazio all’importazione o all’esportazione (motivi di equità);
– la notifica dell’obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall’importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto.
Il rimborso dell’importo del dazio è altresì previsto nel caso in cui la dichiarazione doganale venga invalidata a norma dell’art. 174 del CDU.

I termini per la presentazione delle richieste di rimborso o di sgravio variano a seconda del motivo che le ha determinate e, ai sensi dell’art. 121 del CDU, sono:
1) entro tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale in caso di dazio applicato in eccesso, di errore delle autorità competenti o di rettifica per motivi di equità;
2) entro un anno dalla data di notifica dell’obbligazione doganale, in caso di merci difettose o non conformi al contratto;
3) entro i termini indicati dalla norma applicabile all’invalidamento, qualora ricorra quest’ultimo caso.

Tuttavia, l’Autorità doganale può procedere anche di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio del dazio, entro gli stessi termini indicati per la presentazione delle richieste, qualora abbia constatato la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al punto 1 (e sempre che l’importo calcolato sia superiore a 10 euro).
Tale opportunità non è prevista, invece, nelle ipotesi di cui ai punti 2 e 3 (ovvero, merci difettose o non conformi e invalidazione della dichiarazione doganale).

A norma dell’art. 92 paragrafo 2 del Reg. UE 2446/2015, le domande di rimborso o sgravio possono essere presentate con modalità diverse rispetto ai procedimenti informatici previsti dall’art. 6 del CDU, conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro interessato. Pertanto, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 8 del 19 aprile 2016, dette istanze possono ancora essere presentate dagli operatori manualmente, per posta ordinaria o raccomandata, via fax, ovvero tramite PEC.

L’istanza deve essere presentata all’Autorità doganale competente presso il luogo in cui l’obbligazione è stata notificata (la decisione è rimessa, invece, all’Autorità competente presso il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali).

In ogni caso, l’istanza deve essere accompagnata dalla documentazione e dalle informazioni necessarie all’Autorità doganale per adottare una decisione. Il soggetto tenuto alla presentazione dell’istanza è la persona che ha pagato o è tenuta a pagare l’importo dei dazi, ovvero qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi, mentre, secondo le indicazioni della citata circolare n. 8/2016, la domanda non può essere presentata da parte di coloro che operano in rappresentanza di tali soggetti.
Tuttavia, come evidenziato dal comunicato in parola, a seguito di specifico chiarimento fornito da parte della Commissione UE, tale ultima indicazione dell’Agenzia deve intendersi superata, per cui l’istanza può essere presentata anche dal rappresentante della persona che ha pagato o che è tenuta a pagare il dazio.

Si ricorda, infine, che, a decorrere dal 1° maggio 2016, tutte le istanze di rimborso o sgravio devono essere presentate secondo le disposizioni previste dal nuovo CDU, anche laddove le stesse siano riferite ad operazioni doganali effettuate entro il 30 aprile 2016, vale a dire in vigenza del precedente codice doganale.

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