Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazioni in legge lo scorso 29 giugno, estende, seppur con limiti, alle ingiunzioni di pagamento quanto previsto dall’articolo 3 D.L. 119/2018, al fine di equiparare il trattamento riservato a coloro che sono soggetti a riscossione mediante ruolo e a coloro che sono soggetti al metodo dell’ingiunzione, nonché di prorogare quanto inizialmente previsto dall’articolo 6-ter D.L. 193/2016.
In particolare, l’articolo 15 D.L. 34/2019 stabilisce che: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910), notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione, i predetti enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni […], l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale».
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