di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Come noto, l’articolo 165 Tuir reca la disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero da soggetti passivi d’imposta in Italia.
In via generale, la definizione di “redditi prodotti all’estero” è desumibile dal comma 2 dell’articolo 165 citato, il quale stabilisce che si considerano tali quelli territorialmente collocabili in un Paese diverso dall’Italia sulla base dei medesimi criteri di collegamento prescritti dall’articolo 23 Tuir per i redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti.
Per quanto possa apparire chiara, però, tale disposizione ha suscitato una serie di dubbi interpretativi in ordine all’applicazione dei suddetti criteri.
Innanzitutto ci si è chiesto se i distinti criteri di collegamento in base ai quali ciascuna categoria reddituale si considera prodotta in Italia dai “soggetti non residenti”, valgano anche per i redditi prodotti all’estero da soggetti passivi d’imposta in Italia.
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