Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

L’Amministrazione finanziaria può procedere al disconoscimento del rimborso fiscale anche oltre il termine previsto per l’accertamento. È questo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5069 del 15 marzo 2016, che ha risolto il contrasto giurisiprudenziale sorto con le precedenti sentenze nn. 2918/2010 e 9339/2012.

Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che la spettanza di un credito chiesto a rimborso in dichiarazione può essere disconosciuta dall’Amministrazione finanziaria anche oltre i termini ordinari di decadenza dal potere di accertamento. Ciò sulla base della considerazione per la quale – affermano gli Ermellini – appare preferibile la soluzione secondo cui i termini decadenziali in questione siano apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell’Amministrazione e non a quelle con cui la stessa contesti la sussistenza di un suo debito, ancorché simile soluzione susciti una certa disarmonia nel sistema in quanto, decorso il termine per l’accertamento, all’Amministrazione viene consentito di contestare il contenuto di un atto del contribuente solo nella misura in cui tale contestazione consenta alla stessa di evitare un esborso. Peraltro, le Sezioni Unite hanno affermato che tale soluzione non lascia senza difesa il contribuente che ben può impugnare il silenzio dell’Amministrazione che non dia seguito alla istanza di rimborso, ottenendo sul punto una pronuncia giudiziale.

In definitiva, i Supremi Giudici hanno sancito un principio, certamente poco condivisibile, secondo cui i termini decadenziali dal potere di accertamento sono validi solo ai fini dell’accertamento di un credito dell’Amministrazione finanziaria, e non anche per la contestazione della sussistenza di un suo debito, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum di cui all’art. 1442 c.c. secondo cui l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto anche se prescritta l’azione per farla valere.

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