Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Ai fini della deducibilità di un costo (e della detraibilità dell’IVA corrispondentemente assolta) rileva esclusivamente l’effettività del costo stesso e la sua inerenza all’attività o ai beni da cui derivano i ricavi. A nulla rileva, dunque, il riscontro documentale del rapporto contrattuale tra le parti. Inoltre, quanto alla prova dell’inerenza medesima, qualora il costo sia documentato da regolare fattura, essa incombe sull’Amministrazione finanziaria. Sono questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 7881 del 20 aprile 2016.
La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di un avviso di accertamento relativo ad IRPEG, IRAP ed IVA, con cui, tra le altre cose, venivano recuperati a tassazione alcuni costi per royalties ritenuti indeducibili ed altri ritenuti non inerenti. Detta società impugnava l’atto innanzi alla CTP competente, che respingeva il ricorso. Impugnata la sentenza in CTR, i giudici di appello, accogliendo solo parzialmente il gravame, confermavano la legittimità dell’atto impositivo.
In particolare, per quanto concerneva i costi sostenuti per le royalties, la CTR affermava che agli atti non risultava alcun contratto stipulato tra le parti. Pertanto, non essendo rinvenibile tale documentazione, l’atto veniva considerato legittimo. Per quanto riguardava, invece, i costi ritenuti non inerenti, i Giudici ritenevano che la società non avesse fornito in giudizio valida documentazione per provare l’inerenza dei costi indicati nelle fatture.
Avverso la sentenza della CTR, la società proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, quanto alla non deducibilità del costo per le royalties, che i giudici del merito non avevano correttamente individuato i presupposti per la deducibilità del costo e, quanto all’inerenza, che in presenza di costo asseverato da fattura, incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova della non inerenza e, dunque, della non deducibilità del costo stesso.
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società, ha affermato che, ai fini della deducibilità di un costo (e della detraibilità dell’IVA corrispondentemente assolta), rileva esclusivamente l’effettività del costo stesso e la sua inerenza all’attività o ai beni da cui derivano i ricavi. A nulla rileva, dunque, il riscontro documentale del rapporto contrattuale tra le parti.
Inoltre, quanto alla prova dell’inerenza medesima, la Corte ritiene che tale onere incomba sull’Amministrazione, la quale deve quindi dimostrare la non inerenza e, conseguentemente, la non deducibilità del costo. Infatti, data l’incontroversa esistenza di regolare fattura, deve ritenersi operante la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato, con conseguente onere dell’Amministrazione di fornire prova dell’indeducibilità del costo per non inerenza.
In definitiva, quindi, la Suprema Corte ha espressamente chiarito che, qualora il costo sia provato (ad esempio, tramite la tracciabilità dei pagamenti e/o dimostrazione dell’operazione) e inerente (la cui prova, peraltro, incombe sull’Amministrazione finanziaria in caso di presenza di regolare fattura), la sua deducibilità è pacifica.
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