Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Negli ultimi giorni ha destato molto clamore la pronuncia della Corte di Cassazione in tema di polizze vita (cfr., Cass., ordinanza n. 10333 del 30.04.2018), poiché – a detta dei primi commentatori – i giudici di Piazza Cavour avrebbero preso posizione sulla qualificazione di tali contratti, mettendone in discussione la natura assicurativa.
Al fine di comprendere esattamente quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia indicata, è d’uopo ripercorrerne brevemente gli elementi fattuali.
Nel 2006 una persona fisica sottoscriveva un contratto di assicurazione sulla vita, avente quale beneficiario il proprio figlio, per il tramite di una fiduciaria. Successivamente, l’assicurato e la fiduciaria convenivano in giudizio la società di assicurazioni, chiedendo, tra l’altro, la risoluzione di tale contratto per inadempimento, sia nella fase di formazione che in quella di esecuzione dell’accordo.
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