di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
È detraibile l’Iva relativa al fabbricato acquistato dal contribuente di professione avvocato e da questi pacificamente utilizzato come studio legale, anche se iscritto in catasto quale civile abitazione, in ragione della natura di bene strumentale allo svolgimento dell’attività professionale.
È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13259 depositata ieri 28 aprile, la quale consolida l’orientamento dalla stessa espresso in materia di detraibilità dell’Iva relativa all’acquisto di fabbricati utilizzati in maniera difforme dalla destinazione catastale.
La controversia in esame trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’Iva pagata dal contribuente di professione avvocato per l’acquisto di un immobile classificato catastalmente come civile abitazione. In particolare, l’Ufficio sosteneva che l’Iva fosse stata indebitamente detratta in violazione dell’articolo 19-bis, comma 1, lett. i), D.P.R. 633/1972.
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