di Angelo Ginex, Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il cd rom reperito in sede di verifica fiscale presso la sede della società, sulla base del quale venga rilevata l’illegittima contabilizzazione di costi ritenuti indeducibili perché non inerenti, rientra nella nozione di scritture contabili ove di pacifica provenienza di tale società; conseguentemente, tale documentazione extracontabile assume valenza di prova presuntiva qualificata, in quanto confessione stragiudiziale proveniente dallo stesso imprenditore sulla deduzione di costi non inerenti alla propria attività di impresa.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 12993, depositata ieri 26 aprile.
La vicenda in esame trae origine da una verifica fiscale eseguita presso la sede di una società a responsabilità limitata, che svolge attività di trasporto per conto di terzi. Nel corso dell’ispezione, i verificatori fiscali reperivano un cd rom contenente documentazione extracontabile. Nel processo verbale di constatazione veniva rilevata l’errata contabilizzazione di costi per carburante, ritenuti indeducibili perché non inerenti. Seguiva, quindi, la notifica di un avviso di accertamento finalizzato a riprendere a tassazione tutte le varie rettifiche operate alla dichiarazione dei redditi della citata S.r.l.
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