Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’avviso di accertamento emesso a seguito di un pvc è valido anche se non menziona le osservazioni formulate dal contribuente ai sensi dell’articolo 12, comma 7, L. 212/2000. È questo il principio di diritto (poco condivisibile) enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1778 del 23.01.2019.
La vicenda dalla quale prende le mosse il contenzioso deciso dalla Suprema Corte riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso al fine di recuperare a tassazione la maggiore Iva, Ires e Irap relative all’anno d’imposta 2004.
Dopo l’esito negativo del giudizio di primo grado e di quello di seconde cure, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. Il contribuente, invece, in considerazione del rigetto dell’appello incidentale proposto avverso la decisione della Ctp, decideva di effettuare un ricorso incidentale innanzi alla Corte di Cassazione.
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