Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

In tema di accertamento di dazi doganali preferenziali, l’obbligo di motivazione degli avvisi di rettifica è da ritenersi assolto con la mera indicazione dell’invalidazione, da parte dell’autorità emittente, del certificato EUR1, attestante l’origine delle merci, a ciò essendo irrilevanti le ragioni che hanno condotto al suo annullamento. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2148 del 25.01.2019.

La vicenda trae origine dalla notifica di plurimi avvisi di rettifica, afferenti a Iva e dazi doganali, emessi a seguito di un controllo da parte dell’Amministrazione doganale del Paese esportatore e all’annullamento di certificati EUR1, con conseguente contestazione dell’indebito beneficio di esenzione daziaria prevista dal previgente Accordo europeo concluso tra i Paesi contraenti.

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