Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario

È nulla la cartella esattoriale consegnata al familiare “vicino di casa”, qualora la raccomanda informativa prevista dall’art. 139, comma 4, c.p.c.non sia stata spedita al contribuente destinatario. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 settembre 2016, n. 18202.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale il quarto comma dell’art. 139 citato prescrive che, laddove la consegna di copia dell’atto avvenga nelle mani del “vicino di casa” che accetti di riceverla, l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata.

A tal fine, non ha alcun rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l’atto è destinato, atteso che la notificazione dell’atto mediante consegna al familiare è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, e non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare.

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