Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
L’Agenzia delle Entrate, con circolare del 26 settembre 2016, n. 39/E, ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. A tal proposito, si rammenta che la legge di Stabilità 2016 ha modificato tale disciplina, con effetto dal periodo d’imposta 2016, prescrivendo l’abrogazione dello speciale regime di limitazione di deducibilità riservato ai costi black list.
In particolare, per effetto delle novità normative introdotte, è consentita la deducibilità integrale dei costi black list (previo rispetto dei requisiti ordinari di deducibilità previsti dal TUIR), è venuto meno l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione e della inapplicabilità della relativa sanzione, nonché degli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Non vi è dubbio che per i costi sostenuti nei confronti di un operatore estero, residente in un Paese considerato black list in base alla previgente normativa ed appartenente al medesimo gruppo societario del soggetto residente in Italia, continuano a trovare applicazione le regole dettate in materia di transfer pricing.
Per quanto concerne i periodi d’imposta precedenti al 2016, si ritiene invece che potranno essere applicate sia la sanzione prevista per l’omessa separata indicazione dei costi black list, sia la sanzione per dichiarazione infedele qualora tali costi fossero considerati indeducibili (o parzialmente indeducibili), in assenza dell’esimente.
In conclusione, quanto agli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata, la circolare chiarisce che la lista contenuta nel D.M. 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità 2016, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.
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