Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario
L’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione (c.d. PVC) è nullo, anche se l’emissione anticipata è stata determinata dall’imminente spirare del termine decadenziale per l’esercizio dell’attività accertatrice. E’ questo il principio sancito dalla Suprema Corte, con sentenza del 16 marzo 2016, n. 5137, conformemente al granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale eseguita nei confronti di una srl e terminata con il rilascio del PVC, cui seguiva, appena 18 giorni dopo, la notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate di un avviso di accertamento, stante il decorso a fine anno dei termini decadenziali previsti. Quindi, la questione controversa concerne la possibilità di poter considerare l’imminente spirare del termine decadenziale per l’esercizio dell’attività accertatrice quale idoneo motivo di urgenza che, derogando all’obbligo di contraddittorio in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, consenta al Fisco di emettere l’atto prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC, durante il quale detto contraddittorio dovrebbe realizzarsi.
Orbene, come noto, le Sezioni Unite, intervenute sul tema con sentenze nn. 18184/2013 e 19667/2014, avevano già affermato che l’atto impositivo emesso prima del decorso del termine di 60 giorni dalla notifica del PVC è nullo, in quanto la finalità di detto termine è quella di consentire il contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce evidentemente espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede, purché non sussistano ragioni di motivata urgenza che giustifichino l’emissione anticipata dell’atto impositivo.
Con la pronuncia in commento, gli Ermellini hanno precisato che le ragioni di particolare e motivata urgenza non sono identificabili tout court nell’imminente spirare del termine di decadenza dell’attività accertatrice, atteso che ciò comporterebbe l’inammissibile effetto di una generalizzata convalida di tutti gli atti in scadenza, quando è invece dovere del Fisco attivarsi per consentire il concreto dispiegarsi del contraddittorio. Quindi, spetta all’Agenzia delle Entrate fornire la prova che l’imminente decorso del termine decadenziale sia dipeso da fatti o condotte ad essa non imputabili a titolo di incuria, negligenza o inefficienza.
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