Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

È incostituzionale la disposizione normativa contenuta nell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 546/1992 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio della riscossione è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente. E’ questo il principio sancito dalla Corte Costituzionale, con sentenza del 3 marzo 2016, n. 44, che ha dichiarato incostituzionale anche la disposizione introdotta dal decreto attuativo della delega fiscale per la riforma del contenzioso tributario nell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 546/1992.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Cremona, con due ordinanze dello stesso tenore emesse il 10 novembre 2014, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzionale, nella previsione recata nell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 546/1992, la quale prevede che le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui la sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti.

Con la pronuncia in commento, la Corte Costituzionale ha ravvisato la violazione – da parte dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 546/1992 – dell’art. 24 Cost., avendo il legislatore individuato un criterio attributivo della competenza che finisce per impedire l’esercizio del diritto di difesa, posto che il contribuente sarebbe costretto ad un gravoso spostamento verso il luogo nel quale instaurare la propria azione giudiziaria.

A tal proposito, lo stesso legislatore, all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 ha precisato che l’individuazione, da parte dell’ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente. Ebbene, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico. Questo onere diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere di modesta entità, e quindi tali da rendere non conveniente un’azione da esercitarsi in una sede lontana.

Infine, la Corte ha rilevato che l’incostituzionalità della norma in commento si riviene anche nella versione della stessa modificata dal decreto legislativo recante la riforma del contenzioso tributario (D.Lgs. 158/2015), nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti di soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 (concessionari privati) è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale impositore.

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