Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario

Da maggio 2016 entrerà in vigore il nuovo Codice Doganale dell’Unione Europea, che introduce novità destinate ad avere un significativo impatto nell’operatività delle aziende che frequentemente realizzano operazioni di import ed export. Vediamo quali sono.

La certificazione AEO
Il nuovo Codice attribuisce un ruolo chiave ai soggetti AEO, Infatti, questi ultimi divengono destinatari delle principali semplificazioni previste dal medesimo.
Viene introdotto un ulteriore requisito per ottenere la certificazione AEO-C relativa alle semplificazioni doganali. In particolare, il soggetto richiedente tale certificazione deve dimostrare di possedere particolari standard di competenza o specifiche qualifiche professionali, quali, ad esempio, una comprovata esperienza di almeno tre anni in materia doganale o l’aver preso parte a corsi di formazione, riguardanti la materia doganale, organizzati dagli uffici delle dogane o da soggetti riconosciuti dalle medesime come qualificati a fornire corsi di formazione in materia.
Infine, è previsto che il soggetto richiedente, nel corso degli ultimi tre anni, non abbia commesso violazioni gravi e ripetute non solo della normativa doganale, ma, più in generale, della normativa fiscale, estendendo, in tal modo, l’ambito di indagine a settori impositivi prima esclusi.

Le Informazioni Tariffarie Vincolanti
Il nuovo Codice prevede che le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) abbiano una validità di tre anni (e non più sei) e siano vincolanti non solo per l’autorità doganale che le ha emesse, ma anche per il soggetto richiedente. Ne consegue che il richiedente la ITV sarà sempre obbligato a conformarsi al contenuto della decisione dichiarando la classificazione doganale individuata dall’autorità cui l’istanza è stata presentata.

I regimi doganali
Il nuovo Codice semplifica e raggruppa i regimi doganali in tre macro categorie:
1) immissione in libera pratica;
2) esportazione;
3) regimi speciali.
All’interno dei regimi speciali è, poi, possibile trovare la seguente distinzione:
• il transito (che comprende sia il transito interno che quello esterno);
• il deposito (che comprende il deposito doganale e le zone franche);
• l’uso particolare (che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale);
• il perfezionamento (che comprende il perfezionamento attivo e passivo).
Si rileva altresì che il nuovo Codice non contempla più il regime del perfezionamento attivo col sistema del rimborso e la procedura di trasformazione sotto controllo doganale.

Il valore in dogana
La novità più significativa è rappresentata dall’abolizione della regola del “first sale price”. Infatti, il nuovo Codice prevede chiaramente che il valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione è fissato sulla base della vendita avvenuta immediatamente prima l’introduzione delle merci in tale territorio.
Conseguentemente, non sarà più possibile utilizzare, ai fini doganali, il valore di una transazione anteriore a quella in base alla quale le merci sono state importate nell’Unione Europea.
Tuttavia, per mitigare gli effetti del venir meno della regola del “first sale price”, è stata introdotta una norma transitoria in virtù della quale, fino a dicembre 2017, il valore di transazione delle merci, ai fini doganali, potrà essere ancora determinato sulla base di una vendita antecedente se la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana è vincolata da un contratto concluso prima del 18 gennaio 2016.

Lo sdoganamento centralizzato
Si tratta di una novità di assoluto rilievo. In particolare, i soggetti titolari di un certificato AEO-C relativo alle semplificazioni doganali potranno essere autorizzati a presentare, presso l’ufficio doganale competente in base al luogo in cui sono stabiliti, dichiarazioni doganali relative a merci presentate presso altri uffici doganali.
Ciò consentirà all’operatore economico di presentare le proprie dichiarazioni presso un unico ufficio delle dogane (quello di propria competenza), il quale procederà a controllare le dichiarazioni ed a riscuotere i diritti se dovuti, sebbene le merci siano materialmente introdotte nell’Unione Europea o esportate attraverso dogane diverse da quella competente per le formalità doganali.

Prescrizioni e decadenze
Il nuovo Codice prevede chiaramente che quando l’obbligazione sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni (ovvero, quello ordinario di prescrizione) è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale. Inoltre, il nuovo Codice prevede che le sanzioni applicabili in caso di violazioni della normativa doganale devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

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