Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners – Studio Legale Tributario, da IPSOA Quotidiano,7 febbraio 2013
Legittima la notifica “diretta” da parte del concessionario della riscossione. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione che, intervenendo sulla nota questione della notifica “diretta” da parte del concessionario della riscossione, ha dichiarato che lo stesso può notificare direttamente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la cartella di pagamento, senza che sia necessario alcun ulteriore adempimento da parte dell’agente postale, se non quello di ottenere la sottoscrizione del registro della corrispondenza e dell’avviso di ricevimento da parte del soggetto legittimato a ricevere l’atto.
È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17 gennaio 2013, n. 1091, che si pone in forte contrasto con l’orientamento prevalente della giurisprudenza tributaria di merito (CTP Campobasso 11 giugno 2012, n. 133; CTP Lecce 29 dicembre 2010, n. 533; CTP Pescara 3 novembre 2010, n. 743; CTP Lecce 16 novembre 2009, n. 909; CTP Genova 12 giugno 2008, n. 125).
Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte, intervenendo sulla nota questione della notifica “diretta” da parte del concessionario della riscossione, ha dichiarato che lo stesso può notificare direttamente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la cartella di pagamento, senza che sia necessario alcun ulteriore adempimento da parte dell’agente postale, se non quello di ottenere la sottoscrizione del registro della corrispondenza e dell’avviso di ricevimento da parte del soggetto legittimato a ricevere l’atto. Ciò in considerazione di quanto disposto dall’art. 26, D.P.R. n. 602/1973, secondo cui “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, […] e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone legittimate a ricevere l’atto”. In tale ipotesi, pertanto, la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notifica, come risulta da quanto disposto dal citato art. 26, secondo cui “l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
I Giudici di legittimità hanno affermato altresì che l’eventuale mancata indicazione nell’avviso di ricevimento delle generalità della persona a cui è stata consegnata la cartella e l’eventuale illeggibilità della sottoscrizione del medesimo avviso non pregiudicano in alcun modo la notificazione, poiché, da un lato, detta indicazione di dati anagrafici non è richiesta da alcuna disposizione e, dall’altro, la relazione tra il soggetto cui l’atto è destinato e quello che lo riceve fisicamente costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’Ufficio postale. D’altronde, l’avviso di ricevimento è assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. sent. n. 11708/2011).
La pronuncia pare, purtroppo, consolidare il filone giurisprudenziale inaugurato dall’ordinanza del 6 luglio 2010, n. 15948, della Corte di Cassazione, secondo cui il concessionario della riscossione può procedere direttamente alla notifica della cartella di pagamento, senza doversi avvalere di uno specifico agente notificatore. Inoltre la notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, espressamente prevista dal citato art. 26, non prevedrebbe la necessità né della relata di notifica né di alcun ulteriore adempimento da parte dell’agente postale, se non quello di ottenere la sottoscrizione del registro della corrispondenza e dell’avviso di ricevimento da parte del soggetto legittimato a ricevere l’atto.
La pronuncia della Suprema Corte stride irrimediabilmente con il prevalente orientamento della giurisprudenza tributaria di merito (CTP Campobasso 11 giugno 2012, n. 133; CTP Lecce 29 dicembre 2010, n. 533; CTP Pescara 3 novembre 2010, n. 743; CTP Lecce 16 novembre 2009, n. 909; CTP Genova 12 giugno 2008, n. 125), che, con il conforto della quasi unanime dottrina, nega tout court la legittimità della notifica “diretta” da parte del concessionario della riscossione.
Secondo i Giudici di merito, infatti, l’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 disciplina esclusivamente la modalità esecutiva della notifica. Secondo l’interpretazione della giurisprudenza di merito, dunque, la notifica resterebbe sempre affidata all’organo preposto dalla legge alla notificazione (ovvero, messo notificatore nominato dal concessionario ex art. 45 D.Lgs. n. 112/99, messo comunale o agente della polizia municipale). Ciò, in sintonia con il disposto dell’art. 60 D.P.R. n. 600/1973, il quale richiama espressamente gli artt. 137 c.p.c. e ss., che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell’ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale.
© Riproduzione riservata