Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners

Articolo pubblicato su “Patrimoni, finanza e internazionalizzazione n. 28/2020”

Al fine di evitare che il patrimonio del de cuius rimanga privo di titolare e senza tutela giuridica fino all’accettazione del chiamato, è previsto l’istituto dell’eredità giacente che postula la nomina di un curatore da parte dell’autorità giudiziaria. Tale soggetto assume il ruolo di “traghettatore” del relictum, dovendo svolgere una pluralità di compiti complessi e specialistici e che richiede il possesso di particolari competenze.

Dall’apertura della successione all’effettiva accettazione dell’eredità possono decorrere sino a dieci anni, periodo in cui l’asse ereditario rimane inevitabilmente esposto ad atti pregiudizievoli che potrebbero depauperarlo. Le esigenze di garantire la certezza dei traffici giuridici e di assicurare tutela al compendio ereditario privo di dominus impongono, quindi, la nomina di un soggetto chiamato “curatore dell’eredità giacente”.

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