Di Angelo Ginex, Avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners
Articolo pubblicato su “La rivista delle operazioni straordinarie n. 10/2020”
Il trust ha registrato negli ultimi anni un ampio utilizzo in alternativa al testamento, in quanto consente di pianificare il passaggio generazionale della ricchezza, al fine di perseguire particolari esigenze, quali la tutela di soggetti deboli o della redditività di impresa, o per eludere il limite imposto dall’ordinamento circa l’unitarietà della successione, ampiamente criticato in dottrina.
Dal punto di vista tributario, detto istituto è soggetto all’imposta di successione e donazione, sulla scorta dell’amplissima e omnicomprensiva definizione di «vincolo di destinazione» prevista dal D.L. 262/2006.
Ebbene, atteso che il trust esplica i propri effetti verso il beneficiario finale, con il presente contributo ci si interroga sulla possibilità di concluderne uno prevedendo come beneficiari soggetti individuati entro la classe dei discendenti in linea retta, in un momento in cui non ne sia nato alcuno di essi, e sui riflessi di tale negozio in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
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