Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
A fronte di un fondo patrimoniale costituito per far fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all’articolo 11 D.Lgs. 74/2000, che nell’operazione posta in essere sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 47827 del 17 ottobre 2017.
Nel caso di specie, all’imputata veniva contestato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, poiché aveva costituito un fondo patrimoniale ex articolo 167 cod. civ., ritenuto idoneo a sottrarre il patrimonio della stessa alla garanzia di adempimento del debito contratto con l’Amministrazione finanziaria.
A seguito di condanna sia in primo che in secondo grado, l’imputata proponeva ricorso per cassazione, eccependo segnatamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla condotta integrante il reato di cui all’articolo 11 D.Lgs. 74/2000. In particolare, essa argomentava che la costituzione di un fondo patrimoniale non è idonea a rendere inefficace, né totalmente né parzialmente, la procedura di riscossione coattiva del debito fiscale.
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