Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Particolarmente interessanti appaiono le interrelazioni tra il reato di autoriciclaggio di cui all’articolo 648-ter.1c.p. ed il profitto dei reati tributari in quanto l’interpretazione estensiva che viene spesso operata del concetto di provenienza del bene riciclabile finisce per generare parecchie perplessità sulla idoneità dei reati tributari a costituire il reato presupposto dell’illecito finanziario.
Secondo l’articolo 648-ter.1 c.p. integra la fattispecie di autoriciclaggio chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità “provenienti” dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Alla luce della lettera normativa appena riportata, appare quindi evidente come sia necessario chiarire cosa si intenda con il termine “provenienti”, e cioè se esso includa solo le utilità che, attraverso la commissione del reato presupposto, determinano un incremento di ricchezza nel patrimonio del reo ovvero anche quelle costituite da una mancata diminuzione del patrimonio medesimo, e cioè da un mero risparmio.
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