Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione avverso l’atto di precetto, che si assume viziato per omessa o invalida notifica della ingiunzione fiscale relativa a crediti tributari. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24965 del 23 ottobre 2017.
La vicenda trae origine dalla proposizione, dinanzi al giudice ordinario, della opposizione a precetto, da parte del contribuente, per asserita omessa o invalida notifica della ingiunzione fiscale relativa ad Ici emessa dal Comune interessato. La Corte d’Appello territorialmente competente, confermando la sentenza del giudice di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Il contribuente impugnava la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex articoli 374, comma 1, e 360, comma 1, n. 1, c.p.c., rilevandone l’erroneità per avere confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in relazione alla opposizione a precetto fondata sulla mancata notifica dell’ingiunzione fiscale. Il Comune resisteva con controricorso.
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