Di Angelo Ginex, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario e Avvocato, Ginex & Partners Studio Legale Tributario
Sono deducibili i costi pagati da una società italiana alla capogruppo estera in forza di un contratto di cost sharing agreement che preveda una percentuale predeterminata di ripartizione degli stessi tra le varie società figlie del gruppo, qualora sia possibile verificare in termini quantitativi il rapporto tra tali costi e il beneficio ritratto dalla società in termini di utilità economica. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 ottobre 2017 n. 25566.
Il caso oggetto della sentenza in rassegna ha origine dalla notifica di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria disconosceva i costi relativi alla manutenzione di un noto portale web, sostenuti dalla capogruppo estera e ripartiti tra le società figlie, tra cui quella italiana, in base ad una percentuale predeterminata, seppure variabile, in un cost sharing agreement, che la società italiana deduceva poiché grazie ad essi aveva potuto ospitare pubblicità e, quindi, conseguire gli utili dichiarati.
La società italiana impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che accoglieva il ricorso e annullava l’atto. L’Amministrazione finanziaria proponeva appello avverso tale sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, in accoglimento del gravame, confermava l’atto impositivo. Pertanto, la società proponeva ricorso per cassazione e l’Amministrazione finanziaria resisteva con controricorso.
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